Art. 2.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro delle imprese).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che esercitano le attività previste dall'articolo 1, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

          a) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti deve dimostrare il possesso di idonei requisiti di qualificazione professionale comprovando di aver effettuato almeno due anni di attività nel settore dei servizi professionali amministrativi, in qualità di titolare o di socio effettivamente impegnato nell'attività, di dipendente o di collaboratore familiare;

          b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti deve avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere partecipato ad almeno un corso di formazione, riconosciuto dall'Unione europea, per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;

 

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          c) l'oggetto dell'attività deve essere chiaramente definito e conforme a quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

      2. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono iscritti nel registro delle imprese di cui al comma 1, non possono svolgere attività di intermediazione per conto di terzi presso sportelli pubblici o inviando pratiche per via telematica o digitale.
      3. Le società costituite all'estero e operanti in Italia possono ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 1 purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo comma.